Richiedere l'estraneità in termini affettivi ed economici ai fini dell'attestazione ISEE

Descrizione

Richiedere l'estraneità in termini affettivi ed economici ai fini dell'attestazione ISEE

Il  Decreto Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 8 marzo 2013 “Definizione delle modalità di
rafforzamento del sistema dei controlli dell’ISEE. Atteso che il DPCM del 5 dicembre 2013, n. 159,
“Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione
dell’Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)” e ss.mm.ii.
Inoltre con Decreto 7/11/2014 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha approvato il
modello tipo della Dichiarazione Sostitutiva Unica ai fini della dichiarazione ISEE, nonché, delle relative
istruzioni per la compilazione ai sensi dell'art. 10 comma 3 del Decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 5/12/2013, n. 159.
Sono state definite le operative per gli accertamenti demandati alla pubblica autorità competente in
materia di servizi sociali relativi all’estraneità dei rapporti affettivi ed economici prevista dagli art. 6 e 7 del
DPCM 159/13, oltre che dell’accertamento dell’abbandono del coniuge non separato di cui all’art. 3.


L'accertamento da parte della “Pubblica Autorità competente in materia di servizi sociali” dello stato di
abbandono del coniuge non convivente (art.3, comma 3. lettera e) e dell'estraneità in termini di rapporti
affettivi ed economici del figlio nei confronti del genitore per le prestazioni di natura sociosanitaria a
carattere residenziale (articolo 6, comma 3, lettera b, punto 2) o dei genitori non coniugati e non conviventi
per le prestazioni rivolte a minorenni (art.7, comma 1, lettera e,) prevista dal DPCM 159/2013 e s.m.i. è
effettuato tramite apposita istanza da presentarsi al Comune di Castiglione del Lago. 

Nella domanda di richiesta di attestazione di una delle condizioni di cui sopra la persona interessata, ai sensi dell'art.47 del D.P.R. n°445/2000, dovrà dichiarare e presentare adeguata e sufficiente documentazione tesa a dimostrare il venir meno di rapporti sia affettivi sia economici.

A fronte della richiesta di accertamento, il Servizio Sociale Professionale competente procederà alla
valutazione del caso e, attraverso un’indagine sociale, produrrà apposita relazione, dalla quale dovrà
rilevarsi la sussistenza o meno delle condizioni per il rilascio dell'attestazione. 

I tempi previsti per la definizione della procedura sono di 60 giorni dalla richiesta pervenuta. In questa fase si raccolgono le informazioni principali riguardanti la situazione riferita dalla persona che richiede l'accertamento e si condivide con la stessa il percorso metodologico da seguire; si procede poi a raccogliere il consenso al trattamento dei dati unitamente alla liberatoria sottoscritta dall'interessato e contenente i nominativi dei soggetti con i quali l'Assistente Sociale Titolare viene autorizzata a prendere contatti. Possono essere sentiti anche soggetti esterni come Polizia Municipale, Carabinieri, Medici di Medicina Generale, Pediatri e Uffici Anagrafe dei Comuni e/o altri servizi sociali e sanitari. 

Sarà cura del richiedente produrre tutta la documentazione in suo possesso necessaria al buon fine dell'indagine sociale. 

La relazione dell'Assistente Sociale Titolare può terminare con la seguente dicitura: “in considerazione degli elementi emersi nella fase istruttoria si ritiene che la situazione dichiarata dalla persona richiedente la certificazione ISEE possa rientrare nella fattispecie prevista dall'art 3,6 o 7 del DPCM 159/2013”. 

La relazione sarà trasmessa alla Responsabile dell’Area Politiche Sociali e, qualora dalla valutazione ed indagine svolta dal Servizio SocialeProfessionale risulti la sussistenza della condizione di estraneità, si procederà al rilascio della relativa attestazione. L'attestazione di estraneità avrà validità annuale e potrà essere rinnovata di un ulteriore anno, su presentazione da parte dell'interessato di una dichiarazione circa la non sussistenza di variazioni sostanziali rispetto all'anno precedente. 

Nei casi in cui il Servizio Sociale Professionale, in esito alla propria attività di indagine sociale e di valutazione, rilevi l'insufficienza di elementi atti a rispondere positivamente all'istanza di accertamento, segnalerà tale circostanza nella relazione e conseguentemente si procederà al rilascio della relativa attestazione dove sarà scritto: ”Presenza di elementi insufficienti atti a rispondere positivamente all'istanza presentata“ ai sensi dell'art.3.comma 3, lettera e, del D.P.C.M. n° 159/2013.
L’attestazione (sia in caso di esito positivo che negativo) sarà consegnata a mano alla persona richiedente,
ovvero spedita tramite raccomandata A/R o PEC.

Approfondimenti

Si prenderanno a riferimento i seguenti indicatori (art. 3 comma 3 lettera e del DPCM n° 159/2013):

  • l'assenza di conti correnti bancari o postali cointestati con il coniuge ovvero di delega sugli
    stessi o di altre forme di gestione del risparmio condiviso
  • l’assenza di co-intestazioni di contratti di locazione, utenze, ecc
  • l'assenza di delega per la riscossione di trattamenti previdenziali, assistenziali e indennitari
  • l'assenza di comproprietà ovvero di diritto reale di godimento (ad es. l'usufrutto) su un
    immobile di proprietà del coniuge
  • situazioni anagrafiche che comprovino l'effettiva irreperibilità del coniuge presso la residenza
    del nucleo familiare
  • la sussistenza di provvedimenti da parte delle competenti autorità di uno stato estero, prodotte
    con documentazione legalizzata, che attestino la situazione di separazione di fatto dei coniugi
  • la presentazione di querela di parte o di valida motivazione giustificativa della sua assenza fisica nella relazione genitoriale
  • la presentazione di istanza ai sensi dell’art. 433 del c.c.
  • a presenza di eventuali procedimenti/disposizioni da parte dell’A.G. (Tribunale Civile,
    Tribunale Penale, Tribunale per i Minorenni…)
  • la presenza di precedenti ed eventuali relazioni o documentazione prodotta da altro Servizio
    Sociale Professionale.

Per le prestazioni di natura socio-sanitaria a carattere residenziale (art.6, comma 3, lettera b del
D.P.C.M. n° 159/2013) si prenderanno a riferimento i seguenti indicatori:

  • l'assenza di conti correnti bancari o postali cointestati con il genitore, ovvero di delega sugli
    stessi o di altre forme di gestione del risparmio condiviso
  • l'assenza di delega per la riscossione di trattamenti previdenziali, assistenziali e indennitari
    percepiti dal genitore
  • l'assenza di comproprietà ovvero di diritto reale di godimento (ad es. l'usufrutto) su un
    immobile di proprietà del genitore
  • la presenza di eventuali procedimenti/disposizioni da parte dell’A.G. (Tribunale Civile,
    Tribunale Penale, Tribunale per i Minorenni…)
  • la presentazione di querela di parte oppure di valida motivazione giustificativa dell’assenza
    fisica nella relazione filiale
  • la presenza di precedenti ed eventuali relazioni o documentazione prodotta da altro Servizio
    Sociale Professionale.

Per le prestazioni rivolte a minorenni (art.7, comma 1 lettera e del D.P.C.M. n° 159/2013) si
prenderanno a riferimento i seguenti indicatori:

  • l'assenza di conti correnti bancari o postali cointestati tra due genitori ovvero di delega sugli
    stessi o di altre forme di gestione del risparmio condiviso
  • l’assenza di assegni effettivamente percepiti per il mantenimento dei figli
  • situazioni anagrafiche che comprovino l'effettiva irreperibilità del genitore non coniugato e
    non convivente presso la residenza del nucleo familiare del minore
  • la presentazione di querele diparte oppure di valida motivazione giustificativa dell’assenza
    fisica del genitore nella vita del minorenne
  • la presenza di eventuali procedimenti/disposizioni da parte dell’A.G. (Tribunale Civile,
    Tribunale Penale, Tribunale per i Minorenni…)
  • la presenza di precedenti ed eventuali relazioni o documentazione prodotta da altro Servizio
    Sociale Professionale.