Chiedere la rateizzazione del pagamento di un tributo

Descrizione

Chiedere la rateizzazione del pagamento di un tributo

Il contribuente che si trova in difficoltà economica può chiedere al Comune di rateizzare il pagamento di tributi comunali.

Dopo aver verificato le condizioni economiche del cittadino, il Comune può decidere di dilazionare il pagamento dei tributi in rate mensili fino ad un numero massimo stabilito dal Regolamento comunale, come previsto dal Decreto legislativo 15/12/1997, n. 446, art. 52, com. 1 che concede ai Comuni la possibilità di disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie.

Per le somme in riscossione ordinaria il contribuente deve presentare domanda al proprio Comune.

In caso di riscossione coattiva, la domanda di rateizzazione deve essere presentata al Comune o ad altro soggetto eventualmente incaricato.

In Comune di Castiglione del Lago …

Art. 19 Bis Regolamento Entrate: Il Funzionario responsabile del tributo, il Responsabile dell’entrata patrimoniale su richiesta del debitore che versi in una situazione di temporanea e obiettiva difficoltà, concede la ripartizione del pagamento delle somme dovute in rate mensili di pari importo fino ad un massimo di trentasei rate, fermo restando che l’importo minimo della rata non può essere inferiore a euro 100,00, secondo il seguente schema: 

  • fino a 100,00€ nessuna rateizzazione
  • da 100,01€ a 500,00€: fino a quattro rate mensili
  • da 500,01€ a 2.000,00€: fino a dodici mensili
  • da 2.000,01€ a 4.000,00€: fino a diciotto rate mensili
  • da 4.000,01€ a 6.000,00€: fino a ventiquattro rate mensili
  • da 6.000,01€ a 20.000,00€ fino a trentasei rate mensili 
  • oltre 20.000,01€ fino a quarantotto rate mensili. 

La rateizzazione comporta l'applicazione degli interessi di mora calcolati sulle somme dovute dal contribuente, determinati in misura pari al tasso di interesse legale di tempo in tempo vigente. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno., nella misura vigente alla data di presentazione dell’istanza, che rimane ferma per tutta la durata della rateizzazione. L’importo della prima rata deve essere versato entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione di accettazione della rateizzazione. Le successive rate scadono l’ultimo giorno di ciascun mese successivo al pagamento della prima rata. Il mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, nell’arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, comporta la decadenza del beneficio della rateizzazione, se non interviene il pagamento entro trenta giorni dall’invio di uno specifico sollecito. In caso di decadenza, il debito non può più essere rateizzato e l’intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in un'unica soluzione.